Dichiarazione ospitalità
Ultima modifica 2 giugno 2024
Art. 7 del Testo Unico Sull’ Immigrazione - Titolo II - Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n. 286, G.U. 18/08/1998.
- 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza
- 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta
- 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €
Ricorda di allegare al modulo una copia dei documenti di identità in corso di validità del Cedente e della persona Ospitata e copia del contratto di affitto o di acquisto dell'immobile.
COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ